Art. 6.

      1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione staccata di corte d'appello di Foggia, della sezione staccata della corte di assise d'appello di Foggia o del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 2 sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.